LA NUOVA ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Secondo la legge 56/89, emanata dal Parlamento con la finalità di disciplinare la professione di psicologo, per esercitare questa attività sono necessari, oltre al conseguimento della laurea magistrale e allo svolgimento di un tirocinio, anche il superamento di un apposito esame di Stato che si svolge di regola due volte l’anno (a giugno e a novembre).

Nell’ottica della semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio della professione di psicologo, nonché di una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro, le istituzioni si sono adoperate affinchè venisse ridefinita l’offerta formativa universitaria e fosse velocizzato il percorso dell’aspirante psicologo per abilitarsi all’esercizio della professione.

A tal fine è intervenuta la legge sulle lauree abilitanti (n.163/2021) che, oltre ad anticipare la valutazione delle competenze necessarie per l’abilitazione del futuro psicologo all’esercizio della professione, ha invitato le Università italiane a ridefinire l’offerta formativa prevedendo all’interno del corso di laurea l’espletamento del tirocinio.

In attesa che gli atenei provvedano alla ridefinizione dei corsi di laurea in psicologia magistrale, a disciplinare tirocinio e abilitazione è intervenuto il decreto del Ministro della Università e della Ricerca in concerto con il Ministro della Salute (567/2022) adottato in data 20.06.2022. Secondo tale decreto coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa (Art.1) organizzata dall’università sede di corso di laurea magistrale in Psicologia – classe LM-51 che emana il relativo bando.

Il tirocinio pratico-valutativo (Art.2)

Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università. Il TPV ha durata complessiva pari a 750 ore.

Le attività di cui al comma 1 supervisionate prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

In particolare il TPV prevede:

a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;

b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

4. Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità.

5. Ai fini della valutazione del TPV, le università, su richiesta del singolo laureato, riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Se il riconoscimento delle attività professionalizzanti di cui al presente comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi 30 CFU di cui al comma 1, corrispondenti a 750 ore, il laureato, ai fini del completamento del monte ore necessario, chiede all’università ove ha conseguito la laurea magistrale l’ammissione al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il completamento del predetto TPV può essere svolto presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

La prova pratica valutativa (Art.3)

La prova è unica e verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La valutazione ha ad oggetto le competenze indicate nell’articolo 2, relative alla capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e alla pratica svolta durante il tirocinio, sulla conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

La PPV è valutata da una commissione giudicatrice, in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dall’ateneo presso il quale si svolge la prova, e, per l’altra metà, professionisti designati dall’Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo.

Il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 554/2022 stabilisce che coloro che hanno già svolto il tirocinio secondo la normativa previgente (DPR 328/2001) si abilitano all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale. La prova è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione. Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100. La Commissione giudicatrice della prova orale abilitante è composta, in forma paritetica, da due professori di discipline psicologiche, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall’università sede d’esame e da due membri designati dall’Ordine territoriale fra professionisti con almeno cinque anni di esperienza. La Commissione è costituita con decreto rettorale e rimane in carica per la durata di un anno accademico.