Consulenze di Parte

Consulenze Tecniche di Parte

LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E AFFIDAMENTO DEI MINORI

Nei procedimenti di separazione, divorzio ed affidamento dei minori, quando gli elevati livelli di conflittualità tra coniugi o particolari problematiche individuali o relazionali rendono difficile l’individuazione di soluzioni condivise e pregiudicano il benessere dei figli, il giudice può avvalersi dell’aiuto di un esperto nella sua funzione di comprensione e di valutazione della controversia che gli è sottoposta.

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) – disciplinata dall’articolo 61 del codice di procedura civile (“Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”) – è un percorso valutativo della situazione familiare che deve offrire al giudice elementi di conoscenza e comprensione utili per decidere in ordine alla regolamentazione della genitorialità, secondo il preminente interesse dei figli.

Il giudice istruttore, al momento della nomina del proprio con consulente, assegna alle parti un termine per eventualmente nominare un proprio consulente, definito consulente tecnico di parte (CTP), figura particolarmente importante per la delicatezza delle funzioni che le competono:

  • “vigilare” sul percorso del consulente d’ufficio con particolare riferimento alla validità tecnico-scientifica e alla correttezza della metodologia e degli strumenti utilizzati, nonché all’adeguatezza delle conclusioni rispetto agli obiettivi conoscitivi contenuti nei quesiti formulati dal giudice;

  • partecipare a tutte le operazioni peritali (colloqui e visite ambientali);

  • suggerire, indicare e richiedere al consulente d’ufficio le azioni da intraprendere, le operazioni da svolgere e le ulteriori aree da sottoporre ad indagine;

  • prospettare valutazioni cliniche e inquadramenti diagnostici, opzioni e scenari futuribili, da sottoporre alla valutazione del CTU e del tribunale da parte della parte che rappresenta;

  • far constare il proprio dissenso su eventuali modalità non ritenute consone e invitare il CTU a rivolgersi al giudice, affinché costui, in caso di contrasto tra le posizioni del CTU e quelle del o dei CTP, fornisca le opportune indicazioni, ovvero rivolgersi al giudice, tramite il legale della propria parte, per rappresentare l’esistenza di eventuali anomalie nello svolgimento delle operazioni;

  • fornire il proprio supporto tecnico-specialistico nell’interpretazione del materiale testistico, video e audioregistrato e nell’ambito delle visite specialistiche richieste dal CTU ai propri ausiliari;

  • assistere la parte, affinché trovi il modo più utile per fornire al CTU gli elementi necessari per un’adeguata comprensione della vicenda;

  • nel corso di colloqui extraperitali, aiutare la parte a riconoscere ed elaborare sentimenti e atteggiamenti disfunzionali individuando insieme i comportamenti più adeguati alla situazione della consulenza d’ufficio;

  • aiutare la parte e il suo legale a comprendere meglio il punto di vista psicologico dei dati e della situazione emersa dall’indagine, nonché gli obiettivi e le motivazioni che guidano il consulente tecnico d’ufficio nella presa delle proprie decisioni;

  • redigere le note critiche in risposta alla bozza della relazione del CTU affinché quest’ultimo ne tenga conto nell’elaborato finale da trasmettere al giudice;

  • formulare eventuali controdeduzioni alla relazione redatta dal CTU.

Il ruolo del consulente tecnico di parte è reso complesso e molto delicato dal fatto che, oltre a dover cercare di raggiungere gli obiettivi processuali e relazionali che la parte si propone, deve tutelare in primo luogo l’interesse del minore, anche qualora esso sia in contraddizione con quello degli adulti.

A fronte dell’introduzione del principio della co-genitorialità ad opera della legge 54/2006, l’intero sistema dei legali, consulenti e giudici dovrebbe operare a favore dei legami familiari e rompere l’antico schema del “gioco delle parti” che spesso contrappone l’interesse di una di queste da quello della famiglia nel suo insieme e quello dei figli da quello del genitore (Cigoli, 2014).

E ormai in buona parte condivisa tra gli esperti la convinzione che il CTP non abbia soltanto il ruolo di effettuare “critiche” e riserve al lavoro del Consulente Tecnico di ufficio, sia durante le operazioni peritali sia nella relazione scritta, ma abbia anche il compito di cercare di gestire e mediare le dinamiche conflittuali tra le parti, una sorta di filtro tra il CTU ed i periziandi al di fuori degli incontri peritali.

La stessa evoluzione normativa ha strutturato una maggior interazione tra consulente d’ufficio e consulente di parte. A modifica della procedura precedente, in cui le osservazioni dei consulenti di parte andavano direttamente consegnate in Tribunale, le modifiche agli articoli 191 e 195 c.p.c. introdotte dalla legge 69/2009 stabiliscono che le note del CTP siano previamente inviate al consulente d’ufficio in risposta al ricevimento della sua bozza di relazione, in modo che quest’ultimo possa opportunamente allegarle alla propria relazione e, con una sintetica valutazione delle stesse, consegnare il tutto in Tribunale.

Bibliografia

Gennari M., Mombelli M., Pappalardo L., Tamanza G., Tonellato L., 2014, La consulenza tecnica familiare nei procedimenti di separazione e divorzio, Franco Angeli, Milano.

Abazia L., 2009, La perizia psicologica in ambito civile e penale, Franco Angeli, Milano.