Aggiornamenti sull’esame di Stato e sulla laurea abilitante in psicologia

Nell’ottica della semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio di alcune professioni, tra cui quella di psicologo, nonché di una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro, le istituzioni si stanno adoperando affinchè venga ridefinita l’offerta formativa universitaria e sia velocizzato il percorso che l’aspirante psicologo intraprende per abilitarsi all’esercizio della professione.

Sono queste le finalità della legge sulle lauree abilitanti, approvata definitivamente dal Senato della Repubblica il 28 ottobre 2021.

“Laurea abilitante” non significa abolire la verifica, ad opera dello Stato, delle competenze del candidato psicologo, attenzione!

Si tratta di un equivoco che può trarre in inganno e condizionare le vostre scelte e i tempi di avvio della professione.  L’accertamento dell’effettiva idoneità del candidato all’abilitazione professionale continuerà ad esistere, eccome! Esso sarà solamente anticipato al momento della discussione della tesi di laurea, quando la commissione giudicatrice, integrata da professionisti designati dall’ordine degli psicologi, accerterà il livello di preparazione e valuterà  conoscenze e competenze di chi si sta avviando all’esercizio della professione.

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge in questione recita: “Gli esami finali di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell’esame finale di laurea è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti”.

La portata innovativa della riforma in questione non si ferma a questo. Non è solo la neutralizzazione del lasso temporale intercorrente tra il titolo accademico e la prima partecipazione utile per l’esame di Stato a cambiare le carte in tavola. Lo è, piuttosto, l’adeguamento della disciplina della classe di laurea e dei corsi di studio ad essa afferenti.

Secondo il comma 2 dell’articolo 3, le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, compresa la composizione paritetica della commissione giudicatrice, e l’adeguamento della disciplina dei corsi di laurea devono essere disciplinate da un decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tale decreto dovrà definire i criteri generali in conformità dei quali i singoli atenei disciplinano l’ordinamento degli studi dei corsi universitari. Il comma 3 del citato articolo 3 dispone che le università sono tenute ad adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo tramite lo strumento del decreto rettorale.

In altre parole, affinchè la laurea in psicologia diventi abilitante, ossia permetta a chi discute la tesi di laurea di essere contestualmente valutato idoneo o non idoneo a svolgere la professione di psicologo, occorre che:

  • il Ministro dell’Università e della ricerca emani, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto che definisca i criteri generali di adeguamento dei corsi universitari da parte degli atenei e che definisca le modalità di svolgimento della prova pratica e di composizione delle commissioni giudicatrici ai fini della valutazione delle competenze del candidato psicologo;
  • il senato accademico degli atenei, su proposta delle strutture didattiche, deliberi un regolamento degli ordinamenti didattici da inviare al Ministro dell’Università e della ricerca per l’approvazione. Il Ministro approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento. Se non si pronuncia, il regolamento si intende approvato ed è emanato con decreto del rettore.

La disciplina del carattere abilitante dell’esame finale di laurea avrà decorrenza dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Al fine di contrastare eventuali forme di inerzia da parte degli atenei, il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce che per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca si procede alla sospensione dei finanziamenti.

Cosa succede a chi si laurea prima della riforma dei percorsi accademici

 L’articolo 7 del disegno di legge sulle lauree abilitanti prevede 2 casi:

  • gli studenti laureati che non hanno effettuato il tirocinio acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico valutativo e di una prova pratica valutativa le cui modalità sono individuate con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute.
  • gli studenti laureati che hanno completato il tirocinio professionale ai sensi della normativa vigente(articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328) acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio nonché su aspetti di deontologia professionale. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice sono stabilite con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca.

 Il Ministro dell’Università e della ricerca è intervenuto il 5 maggio con un’ordinanza ministeriale dove si legge che nel 2022, per la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, con inizio rispettivamente il 25 luglio e il 17 novembre, si ritiene di adottare le stesse modalità stabilite dai decreti ministeriali per gli anni 2020 e 2021. L’articolo 9 dell’ordinanza riporta poi il testo della legge sulle lauree abilitanti specificando che l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, che verrà disciplinata dal decreto ministeriale attuativo dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.

In data 6 giugno 2022 è finalmente stato emanato il decreto attuativo che così recita:

Articolo 1. Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che non hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione mediante il superamento dell’esame di Stato secondo le norme previgenti, si abilitano all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Articolo 2. Prova orale abilitante.

1. La prova orale abilitante all’esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

2. Le sessioni dell’esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato che ha completato Il Ministro dell’università e della ricerca 3 il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 163 del 2021.

3. Possono accedere alla prova orale abilitante coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica – classe 58/S in base l’ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia – classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

4. Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

5. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

6. Ai fini dell’ammissione alla prova orale, il tirocinio ha validità temporale ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Decorso il termine della validità temporale del tirocinio di cui al presente comma, il laureato si abilita previo superamento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa disciplinati con il decreto adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163.

7. Per l’accesso alle prove di cui al presente decreto, si applica la tassa di ammissione di cui al decreto del Ministro della Pubblica istruzione 9 settembre 1957. Per il compenso spettante ai commissari si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 15 ottobre 1999.

Articolo 3. Commissione giudicatrice.

1. La Commissione giudicatrice della prova orale abilitante è composta, in forma paritetica, da due professori di discipline psicologiche, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall’università sede d’esame e da due membri designati dall’Ordine territoriale fra professionisti con almeno cinque anni di esperienza.

2. La Commissione è costituita con decreto rettorale e rimane in carica per la durata di un anno accademico. Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.